CONVENZIONE DI VIENNA SULLE RELAZIONI CONSOLARI
(ratificata dall'Italia con L. 9-8-1967, n. 804)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

Ricordando che, fin da tempi lontani, sono state stabilite relazioni consolari fra i popoli,

Coscienti dei Fini e dei Principi della Carta delle Nazioni Unite riguardante l'uguaglianza sovrana degli Stati, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni,

Considerando che la Conferenza delle Nazioni Unite sulle relazioni e immunità diplomatiche ha adottato la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche che è stata aperta alla firma il 18 aprile 1961,

Persuasi che una convenzione internazionale sulle relazioni, privilegi e immunità consolari contribuirebbe anch'essa a favorire le relazioni d'amicizia fra i paesi qualunque sia la diversità dei loro regimi costituzionali e sociali,

Convinti che lo scopo dei suddetti privilegi e immunità non consiste nell'avvantaggiare degli individui ma nell'assicurare l'adempimento efficace delle loro funzioni attraverso gli uffici consolari in nome dei loro rispettivi Stati,

Affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolamentare le questioni che non sono state espressamente codificate nelle disposizioni della presente Convenzione,

Hanno convenuto su quanto segue:

Art. 1. - Definizioni.

Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti si intendono come è precisato qui sotto:

l'espressione « posto consolare » s'intende d'ogni consolato generale, consolato, vice-consolato o agenzia consolare;

l'espressione « circoscrizione consolare » s'intende del territorio attribuito a un posto consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;

l'espressione consolare « capo di posto consolare » s'intende della persona incaricata di agire in questa qualità;

l'espressione. « funzionario consolare », s'intende di ogni persona, ivi compreso il capo di posto consolare, incaricata in questa qualità dell'esercizio di funzioni consolari;

l'espressione « impiegato consolare » s'intende di ongi persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un posto consolare;

l'espressione « membro del personale di servizio » s'intende di ogni persona destinata al servizio domestico di un posto consolare;

l'espressione « membro del posto consolare » s'intende dei funzionari consolari, impiegati consolari e membri del personale di servizio;

l'espressione « membro del personale consolare » s'intende dei funzionari consolari che non siano il capo del posto consolare, degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio;

l'espressione « membro del personale privato » s'intende di una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro del posto consolare;

l'espressione « locali consolari » s'intende degli edifici e di parti di edifici e del terreno relativo che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini del posto consolare;

l'espressione « archivi consolari » comprende tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri del posto consolare, così come il materiale del codice, e i mobili destinati a proteggerli e conservarli.


Esistono due categorie di funzionari consolari: i funzionari consolari di carriera e i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del capitolo II della presente Convenzione si applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del capitolo III si applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari onorari.

La situazione, particolare dei membri dei posti consolari che sono dipendenti dallo Stato di residenza, o ivi residenti permanenti, è regolarmentata dall'art. 71 della presente Convenzione.